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Sez. 5, Sentenza n. 3852 del 16/03/2001 (Rv. 544848 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atti, documenti e notizie acquisiti nell'ambito di un'indagine o un processo penali - Trasmissione senza l'autorizzazione di cui all'art. 63 d.P.R. n. 633/72 - Utilizzazione da parte della amministrazione finanziaria - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544848-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

La mancanza dell'autorizzazione dell'autoritĂ  giudiziaria, prevista dall'art. 63 del d.P.R. 10 ottobre 1972, n. 633, per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite nell'ambito di un indagine o un processo penali, a parte le conseguenze di ordine penale o disciplinare a carico del trasgressore, non determina la inutilizzabilitĂ  degli elementi probatori sui quali sia stato fondato l'accertamento tributario, rendendo invalidi gli atti del suo esercizio o la decisione del giudice tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)