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Sez. 5, Sentenza n. 22984 del 12/11/2010 (Rv. 615821 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamenti tributari - Violazione delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale - Inutilizzabilità degli elementi raccolti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615821-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale, non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio oltre che sancito dalle norme sui reati tributari (art. 12 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 cod. proc. pen., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo in avviso di accertamento fondato su elementi acquisiti in violazione degli artt. 63, 64, 65 e 369 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)