Sez. 1, Sentenza n. 11987 del 08/08/2002 (Rv. 558168 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Sentenze della Corte di Strasburgo - Efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Valore di precedente ai fini dell'interpretazione della legge n. 89 del 2001 - Sussistenza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non hanno efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano; nondimeno, i criteri in esse elaborati per la valutazione della ragionevole durata del processo vanno tenuti presenti ai fini dell'interpretazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, in forza del rinvio operato dall'art. 2, comma primo, di detta legge all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)