Sez. 1, Sentenza n. 16262 del 19/11/2002 (Rv. 560422 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo - Efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Valore di precedente ai fini dell'interpretazione della citata legge n. 89 del 2001 - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Al fine di ricostruire i lineamenti del diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, introdotto nel nostro ordinamento ad opera della legge 24 marzo 2001, n. 89, le sentenze della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, pur non avendo efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano, nondimeno costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)