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Sez. 1, Sentenza n. 5664 del 10/04/2003 (Rv. 563512 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Norme della Convenzione - Carattere cogente per il giudice italiano - Esclusione - Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo - Efficacia vincolante per il giudice italiano - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563512-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche per l'ipotesi della durata irragionevole del processo non introduce norme di diritto interno, cogenti per i giudici nazionali, ma accorda alla parte lesa, a mezzo del proprio organo giurisdizionale, una tutela di tipo suppletivo o sussidiario, invocabile al posto di quella mancante o ad integrazione di quella inadeguata offerta dai singoli ordinamenti (art. 41 della Convenzione), e l'esplicito richiamo alla Convenzione, dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 (che tale tutela appresta nell'ordinamento interno), per l'individuazione della violazione influente al fine dell'equa riparazione, non può far trascurare la presenza, nello stesso articolo, di una propria disciplina circa i parametri cui correlare la durata ragionevole del processo, nonché l'espressa previsione - sempre in esso articolo - del danno, patrimoniale o non patrimoniale, quale elemento costitutivo del diritto all'equa riparazione. Ciò, unitamente all'assenza di disposizioni che conferiscano carattere cogente alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (diversamente da quanto stabilito dal Trattato istitutivo delle CEE per le sentenze della Corte di giustizia), porta a ritenere che il giudice italiano, chiamato ad attribuire l'equa riparazione per la durata irragionevole del processo, non sia vincolato alle pronunce di detta Corte europea (anche se debba tenerne conto quali autorevoli orientamenti giurisprudenziali e linee direttive per definire la nozione di ragionevole durata del processo) e sia tenuto a riscontrare esclusivamente sulla scorta dell'ordinamento interno il verificarsi dell'evento dannoso, quale concorrente requisito della nascita del diritto esercitato in giudizio.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 41, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)