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Sez. 2, Sentenza n. 878 del 05/05/1967 (Rv. 327049 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327049-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - NOZIONE - FATTISPECIE.*

L'espressione in occasione di lavoro, contenuta nell'art.2 del R. d. 17 agosto 1935, n.1765, non va intesa in senso cosi lato da considerare sufficiente, per l'indennizzabilita di un infortunio occorso ad un lavoratore, un collegamento puramente marginale con la prestazione d'opera, e neppure un semplice rapporto cronologico o topografico con il lavoro, essendo, invece, necessario al detto fine, che sussista sempre un nesso causale tra lavoro e infortunio. Siffatta connessione tra sinistro e lavoro puo ritenersi sussistente quando il rischio e l'evento dipendono da un atto intrinseco del lavoro e necessario alla finalita dell'impresa, ossia quando l'atto stesso sia direttamente vincolato all'attivita lavorativa necessaria alle esigenze aziendali. Restano, invece, al di fuori dell'ambito del rischio protetto tutti gli eventi dipendenti da Atti diretti al soddisfacimento di esigenze personali del lavoratore, tranne che essi ineriscano pure ai fini e agli interessi dell'azienda. (nella specie, e stato ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano escluso ricorrere l'occasione di lavoro nella morte di un custode di ovini, il quale per errore aveva ingerito del fenolo, del quale si serviva per curare dell'afta gli animali affidatigli, scambiando la bottiglia in cui detto veleno era contenuto con quella contenente, ferro-china, che egli usava perche sofferente di stomaco).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)