Sez. 2, Sentenza n. 795 del 25/03/1970 (Rv. 346104 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - ESTREMI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - ESTREMI.*
La connessione tra sinistro e lavoro richiesta dall'art 2 del RD 17 agosto 1935, n 1765, con l'espressione 'in occasione di lavorò, puo ritenersi sussistente quando il rischio e l'evento dipendono da un atto intrinseco di un lavoro o di un servizio, ossia quando l'atto possa comunque ricondursi ai compiti lavorativi dell'infortunato. (V 4003-69, massima n 344486 1370-69, massima n 340097 1014-69, massima n 339476 878-67, massima n 327049).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)