Sez. 2, Sentenza n. 3309 del 14/10/1969 (Rv. 343355 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNI IN ITINERE - INFORTUNIO INDENNIZZABILE - NOZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNI IN ITINERE - INFORTUNIO INDENNIZZABILE - NOZIONE.*
Il concetto d'infortunio indennizzabile, in quanto ' in occasione di lavorò deve essere riferito non alla semplice circostanza che esso avvenga durante l'orario di lavoro e nel luogo e nell'ambiente di esecuzione di esso, ovvero nel mentre il prestatore d'opera si rechi al lavoro o lasci lo stesso per rientrare a casa, bensi alla circostanza che il fatto determinante l'infortunio rientri effettivamente nello ambito del lavoro affidato al prestatore d'opera e costituisca un rischio specifico di lavoro, dal quale egli debba essere protetto, ossia un rischio connesso, sia pure accidentalmente con l'atto materiale del lavoro, ma sempre secondo un criterio di ragionevole prevedibilita. (V 1014-69 massima n 339476 1273-67 massima n 327808 878-67 massima n 327049*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)