Sez. 1, Sentenza n. 7142 del 03/12/1986 (Rv. 449220 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE APPARENTEMENTE ANALITICA - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ANALITICA - OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO E FORMA - IN GENERE - DICHIARAZIONE APPARENTEMENTE ANALITICA - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ANALITICA - OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INSUSSISTENZA.*
La mera apparenza di una dichiarazione dei redditi analitica non รจ idonea a far sorgere a carico dell'amministrazione finanziaria l'Obbligo di motivare analiticamente l'avviso di accertamento, tal che l'Obbligo di motivazione deve ritenersi assolto, in tal caso, sol che l'atto ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, ai fini di un'efficace contestazione sull'an o sul quantum. (V 402/86, mass n 444015; (V 7240/83, mass n 431839; (V 4013/81, mass n 414685; (V 6386/79, mass n 403114).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)