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Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 19/06/1981 (Rv. 414685 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DISCIPLINA CONTENUTA NELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - PROVA.*
Stato
decisa il 1981-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414685-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DISCIPLINA CONTENUTA NELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - PROVA.*

In tema di contratto di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilita della particolare normativa contenuta nella convenzione di Ginevra in data 19 maggio 1956 - resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n 1621 - e condizionata ad una concreta Determinazione di volonta delle parti, che puo essere manifestata attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione di cui all'art 6, paragrafo primo, lett k (e cioe 'che il trasporto e assoggettato, nonostante qualunque clausola contraria, al regime stabilito dalla presente convenzioné) e che puo risultare, in Mancanza della lettera di vettura, dalla disciplina negoziale verbalmente stipulata dalle parti, dimostrabile a tali effetti, con qualsiasi mezzo di prova normalmente consentite. (V 1034/78, mass n 390378; (Conf 6272/80, mass n 410008; (Conf 3983/75, mass n 378271).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 6, Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)