Sez. 1, Sentenza n. 402 del 22/01/1986 (Rv. 444015 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONE - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONE - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'esigenza della motivazione del provvedimento amministrativo tributario (la quale risponde alla duplice finalità di rendere esplicito l'iter logico-giuridico seguito nella formazione dell'atto e di consentire ai destinatari la cognizione e la contestazione degli eventuali errori di fatto o di diritto che lo inficino) è soddisfatta quando l'atto ponga il contribuente in condizione di poter efficacemente contestare sull'an e sul quantum la pretesa tributaria. Ne consegue che il provvedimento deve invece ritenersi nullo - per la sua inidoneità a raggiungere le predette finalità assegnategli dall'ordinamento - oltreché nei casi di totale Mancanza della motivazione, anche nelle ipotesi ad essa equiparabili, quali l'esistenza di una motivazione solo apparente o di mero stile, ovvero priva di riferimenti al caso concreto, o che comunque - nel caso di atto di accertamento - prescinda dall'esplicitare un parametro normativo costituente criterio tassativo di valutazione. (V 932/84, mass n 433137 sulla prima parte; (V 4013/81, mass n 414665, sulla prima parte; (V 3162/76, mass n 381939, sulla prima parte; (V 4541/84, mass n 436442, sulla seconda parte; (V 5325/83, mass n 430246, sulla seconda parte; (V 1363/79, mass n 397651, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)