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Sez. 5, Sentenza n. 16826 del 30/07/2007 (Rv. 600935 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi per la produzione del reddito - Principio di inerenza - Nozione - Rapporto diretto tra costo e reddito - Necessità - Esclusione - Rapporto tra costo ed attività potenzialmente idonea a produrre reddito - Sufficienza - Fattispecie in tema di deducibilità dei costi sostenuti per l'attività di intermediazione nell'erogazione di contributi comunitari.
Stato
decisa il 2007-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600935-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili (in applicazione del suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto indeducibili, da parte di una impresa avente ad oggetto sociale l'attività di intermediazione per l'erogazione di contributi da parte dell'Unione Europea in favore di altre imprese, i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi in nome proprio, ma per conto delle imprese beneficiarie dei suddetti contributi, alle quali quei beni e quei servizi erano destinati).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)