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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 321 del 10/01/2018 (Rv. 647096 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE | Contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato - Deducibilità dal reddito professionale - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647096-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE

I contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all'attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)