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Sez. 3, Sentenza n. 23115 del 26/03/2025 Cc. (dep. 20/06/2025) Rv. 288262-01

NULLITA' - ATTI ABNORMI | Incidente probatorio - Istanza ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Assunzione della testimonianza di persona offesa minorenne - Rigetto per ragioni di età del dichiarante - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288262-01

NULLITA' - ATTI ABNORMI

È abnorme il provvedimento di rigetto dell'istanza di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. disposto a causa dell'età del dichiarante, atteso che quest'ultima non può essere ritenuta una condizione personale che rende impraticabile l'esame, introducendosi altrimenti un limite di ammissibilità dell'istituto non previsto dalla legge ed elusivo, altresì, delle presunzioni di vulnerabilità del teste e non rinviabilità della prova previste dalla predetta disposizione. (Fattispecie relativa a minore di tre anni d'età).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)