Sez. 3, Sentenza n. 10855 del 15/01/2026 Cc. (dep. 23/03/2026) Rv. 289608-01
NULLITA' - ATTI ABNORMI | Incidente probatorio - Art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Richiesta di audizione della persona offesa - Rigetto disposto per l'avvenuta assunzione di una testimonianza "de relato" - Abnormità - Ragioni.
NULLITA' - ATTI ABNORMI
È abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di audizione della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio, ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., emesso in ragione dell'avvenuta assunzione di una testimonianza "de relato", posto che quest'ultima è utilizzabile nel solo caso in cui la persona che costituisce la fonte diretta della conoscenza è chiamata a deporre, salvo che il suo esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, ai sensi dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen.
Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 lett. 5, Cod. Pen. art. 609 ter com. 2, Cod. Pen. art. 609 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 393 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)