Sez. 3, Sentenza n. 1640 del 11/07/2025 Cc. (dep. 15/01/2026) Rv. 289153-01
NULLITA' - ATTI ABNORMI | Incidente probatorio - Art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Ordinanza ammissiva della testimonianza della persona offesa - Revoca - Abnormità - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.
NULLITA' - ATTI ABNORMI
E' abnorme il provvedimento con cui, in sede di incidente probatorio, il giudice, senza sentire previamente le parti in contraddittorio, revoca l'ordinanza, in precedenza emessa, con cui è stata ammessa la testimonianza della persona offesa di uno dei delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., in ragione della ritenuta inattendibilità ed incapacità di testimoniare della stessa, trattandosi di valutazioni che competono esclusivamente al giudice del dibattimento.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 393 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)