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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4521 del 21/02/2017 (Rv. 643983 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Compensazione parziale o per intero delle spese in assenza di reciproca soccombenza - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità - Procedimento di opposizione allo stato passivo - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643983-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non diversamente che nel giudizio ordinario di cognizione, la compensazione delle spese processuali, in assenza di una reciproca soccombenza tra le parti, è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione del decreto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)