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Sez. 4, Sentenza n. 40939 del 16/10/2002 Ud. (dep. 05/12/2002) Rv. 223296 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Qualifica di preposto - Qualifica superiore - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223296-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore. Ne consegue che, nel caso in cui al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)