Sez. 5, Sentenza n. 7332 del 26/03/2010 (Rv. 612220 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Determinazione - Immobile industriale non accatastato acquistato a seguito di leasing traslativo - Criteri - Riferimento al contratto - Necessità - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la base imponibile di un immobile industriale, acquistato mediante esercizio dell'opzione finale di acquisto prevista da un contratto di leasing traslativo e non censito in catasto, va determinata, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione al valore del bene desunto dal contratto di locazione finanziaria, in quanto anch'esso, quale documento relativo all'affare, rientra nel novero delle scritture contabili dell'imprenditore, in uno a tutte quelle elencate negli artt. 2214 cod. civ. e 14 del d.P.R. n. 600 del 1973, non potendo il valore del cespite essere ricavato dalle sole annotazioni contenute nel registro dei beni ammortizzabili o nella scheda contabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva determinato la base imponibile ICI sulla scorta anche dei canoni versati nel corso del contratto di locazione finanziaria, respingendo il ricorso del contribuente che riteneva, invece, che la predetta base imponibile fosse costituita dal solo prezzo di riscatto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)