Sez. 1, Sentenza n. 9386 del 08/06/2012 (Rv. 622843 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) | Storno di dipendenti - Concorrenza sleale - Presupposti - Utilizzazione impossibile o vietata delle conoscenze tecniche di altra impresa - "Animus nocendi" nei confronti del concorrente - Fattispecie.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)
Costituisce concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con "animus nocendi", ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che le conoscenze acquisite dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non avevano carattere di esclusività, né rendevano detti dipendenti assolutamente essenziali, e che questi risultavano avere avuto convenienza a mutare la propria sede di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)