Sez. 2, Sentenza n. 460 del 18/01/1983 (Rv. 425254 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - DI UNA DELLE PARTI - VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA SCRITTURA - MANIFESTATA IN MODO INEQUIVOCABILE - EQUIPOLLENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - DI UNA DELLE PARTI - VOLONTÀ DI AVVALERSI DELLA SCRITTURA - MANIFESTATA IN MODO INEQUIVOCABILE - EQUIPOLLENZA.*
Nei contratti per i quali è prevista la Forma scritta, non richiedendosi la contestuale sottoscrizione delle parti, la Mancanza della firma di una di esse può essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione di volontà di avvalersi del negozio contenuto nella scrittura incompleta, anche mediante la eventuale produzione in giudizio del documento, eseguita allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali. (Conf 5756/77, mass n 389280; (Conf 81/75, mass n 373230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)