Sez. 3, Sentenza n. 81 del 10/01/1975 (Rv. 373230 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE D'UNA DELLE PARTI - EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITA - PRODUZIONE DEL DOCUMENTO IN GIUDIZIO - IDONEITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD PROBATIONEM - IN GENERE - AD SUBSTANTIAM - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE D'UNA DELLE PARTI - EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITA - PRODUZIONE DEL DOCUMENTO IN GIUDIZIO - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Nei contratti per i quali e richiesta la Forma scritta ad substantiam o ad probationem (nella specie: transazione) poiche la legge non richiede che la sottoscrizione delle parti contraenti sia contestuale, l'eventuale Mancanza della sottoscrizione di una di esse puo essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione di volonta di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta ed, in particolare, dalla produzione in giudizio del documento, fatta allo scopo di giovarsi dei suoi effetti negoziali. (V 1454/74, mass n 369549; 2460/73, mass n 365870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)