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Sez. 1, Sentenza n. 4108 del 06/04/1993 (Rv. 481722 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Fascicoli di parte e d'ufficio | Fascicolo di parte - Onere di presentazione ex art. 348 cod. proc. civ. - Riferimento al fascicolo del grado precedente - Esclusione - Omesso deposito di tale fascicolo - Rilevanza.
Stato
decisa il 1993-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481722-01

Impugnazioni civili - Appello - Fascicoli di parte e d'ufficio

L'onere della presentazione del fascicolo di parte, fissato a pena di improcedibilità dell'appello dall'art. 348 cod. proc. civ., si riferisce al fascicolo di secondo grado - contenente i documenti previsti dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ. - e non anche a quello del grado precedente, il cui omesso deposito può spiegare rilievo solo sotto il diverso profilo dell'eventuale mancanza di atti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)