diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2293 del 27/02/1995 (Rv. 490778 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Fascicolo del grado precedente - Deposito - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490778-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

L'onere della prestazione del fascicolo di parte, fissato a pena di improcedibilità dell'appello dall'art. 348 cod.proc.civ. si riferisce al fascicolo di secondo grado, contenente i documenti previsti dall'art. 74 disp.att. cod.proc.civ. e non anche a quello del grado precedente, il cui omesso deposito può spiegare rilievo solo sotto il diverso profilo dell'eventuale mancanza di atti che siano ritenuti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)