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Sez. 2, Sentenza n. 2456 del 15/03/1994 (Rv. 485718 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - Per mancato deposito del fascicolo dell'appellante | Riferimento esclusivo al fascicolo d'appello - Mancato deposito del fascicolo di primo grado - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485718-01

Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - Per mancato deposito del fascicolo dell'appellante

L'art. 348 comma secondo cod. proc. civ. laddove sancisce l'improcedibilità per la mancata presentazione del fascicolo alla alla prima udienza da parte dell'appellante si riferisce esclusivamente al mancato deposito del fascicolo d'appello, data la specifica ed insostituibile funzione del medesimo al fine dell'esame dell'impugnazione e della sua ritualità, mentre l'omissione inerente al fascicolo di primo grado non svolgendo il relativo deposito una consimile essenziale funzione, ma attenendo soltanto alla prova delle domande e delle eccezioni proposte dall'appellante e quindi al merito del gravame, può essere sanata attraverso il deposito eseguito anche successivamente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)