Sez. 1, Sentenza n. 660 del 14/02/1977 (Rv. 384228 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DECORRENZA.*
Dall'esclusione del carattere alimentare dell'assegno, dalla natura costitutiva della sentenza di divorzio e dalla considerazione che, fino al momento in cui questa pronuncia diviene definitiva, i coniugi conservano i loro obblighi reciproci di assistenza e di mantenimento, discende che l'assegno di divorzio puo essere preteso solo dopo che si sia formato il titolo costitutivo, e cioe dal momento in cui la sentenza che pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato col rito concordatario sia passata in giudicato e sia annotata nei registri dello stato civile. (Conf 3988/75, mass n 378287).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)