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Sez. 1, Sentenza n. 475 del 26/01/1990 (Rv. 465004 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - EFFETTI - IN GENERE - REVOCA DELLA FACOLTÀ DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI DOTALI DA PARTE DEL MARITO - MANCATA INDICAZIONE DELLA DECORRENZA - EFFETTI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1990-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465004-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - EFFETTI - IN GENERE - REVOCA DELLA FACOLTÀ DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI DOTALI DA PARTE DEL MARITO - MANCATA INDICAZIONE DELLA DECORRENZA - EFFETTI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA.*

Qualora il giudice del merito, in un procedimento di divorzio, si sia limitato a revocare la facoltà di amministrazione dei beni dotali al marito "stante la cessazione del rapporto coniugale", senza fissare alcuna data per tale cessazione, la revoca - in base ai principi generali ed attesa la natura costitutiva della pronuncia di divorzio - non può produrre effetto che dal passaggio in giudicato di quest'ultima. Pertanto, l'omessa indicazione della data suddetta non induce alcuna nullità della sentenza impugnata e non può essere dedotta in Sede di ricorso per Cassazione. (V 3943/84, mass n 435910; (V 3946/83, mass n 428876; (V 3638/77, mass n 387262; (V 660/77, mass n 384228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 182, Cod. Civ. art. 187, Cod. Civ. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 227 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)