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Sez. 6, Sentenza n. 21046 del 10/06/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279744 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del processo con messa alla prova – Sentenza che dichiari l’estinzione ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen – Mezzo di impugnazione - Ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2020-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279744-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la sentenza con cui il giudice, ai sensi dell'art. 469-septies cod. proc. pen., dichiara l'esito positivo della prova con conseguente estinzione del reato è ricorribile per cassazione, secondo i principi generali fissati dall'art. 111, comma 7, Cost. e dall'art. 568, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e non invece impugnabile secondo il regime dell'art. 428 cod. proc. pen., perché il fatto che il procedimento speciale sia stato attivato nell'udienza preliminare non significa che detta pronuncia sia riconducibile alla sentenza di non luogo a procedere, che di tale udienza costituisce l'ordinario, ma non esclusivo, epilogo decisorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)