Sez. 2, Sentenza n. 6186 del 20/11/1981 (Rv. 416964 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di rinvio, la necessità di nuove conclusioni, come prevista dall'ultima parte dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., è ravvisabile in relazione all'esigenza delle parti di adeguare le proprie conclusioni alle risultanze di accertamenti disposti d'ufficio dal giudice di rinvio, conformemente alle direttive della sentenza di Cassazione, mediante consulenza tecnica od altri mezzi di indagine (quale l'ispezione di persone o cose), di per sè non compresi nel generale divieto, in quella Sede, di nuovi mezzi istruttori. (V 4711/81, mass n 415445; (V 127/81, mass n 410522; (V 2225/76, mass n 381024).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)