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Sez. 1, Sentenza n. 2727 del 11/11/1967 (Rv. 330223 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - PAGAMENTO DI UN DEBITO ESISTENTE A PERSONA DIVERSA DAL CREDITORE - DISCIPLINA - FATTISPECIE*
Stato
decisa il 1967-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330223-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - PAGAMENTO DI UN DEBITO ESISTENTE A PERSONA DIVERSA DAL CREDITORE - DISCIPLINA - FATTISPECIE*

La differenza tra l'indebito oggettivo o ex re - che, ai sensi dell'art 2033 cod civ, da diritto al solvens di ripetere in ogni caso cio che ha pagato - e l'indebito soggettivo o ex persona - che, secondo quanto stabilito dall'art 2036 cod civ, ammette invece la ripetizione qualora il solvens si sia creduto debitore in base ad un errore scusabile ed il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito - sta in cio che, mentre nel primo il debito che con il pagamento si e inteso estinguere non esiste affatto, o perche non e mai sorto o perche dopo essere sorto e venuto a mancare, sul secondo invece il rapporto debitorio esiste, ma non tra le persone tra le quali il pagamento e avvenuto. Nell'ambito di questo secondo indebito va, pero, tenuto distinto quello ex persona debitoris o solventis (che ricorre quando il credito di chi ha ricevuto il pagamento esiste, ma non verso colui che ha pagato, e cioe quando l'accipiens e creditore, ma suo debitore non e il solvens) da quello ex persona creditoris o accipientis (che ricorre quando il debito di chi ha eseguito il pagamento esiste ma non verso colui che lo ha ricevuto, e cioe quando il solvens e debitore ma l'accipiens non e suo creditore) riferendosi la limitazione posta dall'art 2036 cod civ alla ripetibilita al solo indebito ex persona debitoris e non anche a quello ex persona creditoris, che in quanto crea una situazione pressoche identica a quella dell'indebito oggettivo deve ritenersi regolato dall'art 2033 cod civ, con la conseguenza che ad abilitare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato e sufficiente l'obiettiva inesistenza di una legittima causa solvendi, non avendo alcuna Rilevanza l'eventuale inescusabilita dell'errore per effetto del quale il pagamento e stato eseguito). (nella specie, per errore di un impiegato, la banca aveva pagato, mediante accredito in conto-corrente, l'importo di una cambiale che le era stata dal correntista girata per l'incasso e che era andata in protesto. I giudici di merito avevano ritenuto che la banca con l'accreditamento in conto-corrente intese eseguire una prestazione propria che ritenne di dovere sull'erroneo presupposto che l'importo della cambiale fosse stato pagato, in adempimento degli obblighi derivantile dal mandato di cui era stata investita. La Corte regolatrice ha ritenuto esatto tale giudizio ed ha enunciato il principio che precede). (Cfr 2088'66, massima n 324075; 1318'66, massima n 322617; 2401'64; 1493'57; 2633'56; 1765'51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)