Sez. 1, Sentenza n. 19703 del 11/09/2009 (Rv. 610001 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO | Adempimento di ricevuta bancaria da parte di una banca per conto di un cliente in difetto di mandato - Indebito soggettivo "ex latere accipientis" - Configurabilità - Conseguenze - Disciplina dell'indebito oggettivo - Applicabilità - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO
L'estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo "ex latere accipientis", al quale si applica la disciplina dell'indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'"accipiens" fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del "solvens", che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell'"accipiens" né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)