Sez. 1, Sentenza n. 8470 del 11/07/1992 (Rv. 478156 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Trasferimenti coattivi | Base imponibile - Determinazione - Disciplina relativa alla espropriazione forzata ed ai trasferimenti coattivi - Trasferimento di immobili in esecuzione di concordato fallimentare - Inapplicabilità.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Trasferimenti coattivi
Il trasferimento di immobili disposto in esecuzione di concordato fallimentare non può essere compreso, né mediante interpretazione estensiva, né in via analogica tra le ipotesi di "espropriazione forzata e trasferimenti coattivi" per le quali l'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 predetermina la base imponibile per l'imposta di registro.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)