Sez. 5, Sentenza n. 763 del 19/01/2001 (Rv. 543356 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI | Base imponibile - Determinazione - Disciplina relativa alla espropriazione forzata ed ai trasferimenti coattivi - Trasferimento di immobili in esecuzione di concordato fallimentare - Ricomprensibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI
Il trasferimento di immobili disposto in esecuzione di concordato fallimentare non può essere compreso, né mediante interpretazione estensiva, né in via analogica, tra le ipotesi di espropriazione forzata e trasferimenti coattivi per le quali l'art. 42 del d.P.R. n. 634/1972 predetermina la base imponibile per l'imposta di registro.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)