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Sez. L, Sentenza n. 882 del 28/03/1974 (Rv. 368780 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA - QUESTIONE SUL MANCATO ACCERTAMENTO DEL REQUISITO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368780-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA - QUESTIONE SUL MANCATO ACCERTAMENTO DEL REQUISITO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La censura relativa al mancato accertamento del requisito del versamento dei contributi nella misura legale nelle ipotesi di spostamento della decorrenza della pensione, concessa per aggravamento dell'invalidita nel corso del giudizio, ad una data posteriore a quella di conclusione del procedimento amministrativo, non puo essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione comportando un'indagine di merito, sebbene debba qualificarsi come eccezione impropria perche riguardante una condizione dell'Azione. (V 549'73, mass n 362588).*

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)