Sez. 5, Ordinanza n. 5372 del 05/03/2009 (Rv. 607052 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Decorrenza del tributo - Dall'effettiva iscrizione o dal momento in cui sussistono le condizioni per l'iscrizione in catasto - Immobile di nuova costruzione - Decorrenza del tributo - Dall'ultimazione dei lavori ovvero dalla concreta utilizzazione del fabbricato - Certificato di abilitabilità - Presupposto per l'applicazione dell'imposta - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio (o che presenti le condizioni di iscrivibilità), con la conseguenza che il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, da quella della sua utilizzazione. Ne discende che il rilascio del certificato di abitabilità non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, non potendosi desumere il contrario dal tenore dell'art. 8, comma 1, del citato decreto, che si riferisce esclusivamente all'ipotesi di fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili a seguito di perizia dell'ufficio tecnico comunale, e di fatto non utilizzati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)