Sez. 1, Sentenza n. 21026 del 13/09/2013 (Rv. 627758 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, nelle sue successive fasi impugnatorie e nella eventuale procedura concorsuale - Persistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ
La società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantiene, in virtù della "fictio iuris" postulata dall'art. 10 legge fall., la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nell'eventuale conseguente procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)