Sez. 1, Sentenza n. 18138 del 26/07/2013 (Rv. 627385 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Società di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese - Dichiarazione di fallimento - Legittimazione al contraddittorio - Liquidatore - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione a contraddire spetta - anche ai fini del reclamo avverso la sentenza di fallimento - al liquidatore sociale, poiché, pur implicando la cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., in forza dell'art. 10 legge fall. è ancora possibile che entro l'anno dalla cancellazione la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o nell'anno successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)