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Sez. 1, Sentenza n. 7020 del 28/03/2006 (Rv. 587782 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Istanza di riabilitazione del debitore protestato "ex" art. 17 legge n. 108 del 1996 - Diniego del presidente del tribunale - Reclamo alla corte d'appello - Rigetto - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587782-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il decreto della corte d'appello che, pronunciandosi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108, rigetti il reclamo proposto dal debitore protestato avverso il provvedimento del presidente del tribunale di diniego dell'istanza di riabilitazione, avanzata dallo stesso debitore, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Difatti, seppure preordinato all'attuazione di un interesse dalla stessa norma (art. 17, primo comma, legge cit.) definito come diritto, detto decreto non richiede altro che la verifica giudiziale delle condizioni cui la legge condiziona la riabilitazione, e, non essendo destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti, non ha alcuna attitudine al giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 07/03/1996 num. 108 art. 17, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)