Sez. 1, Sentenza n. 19235 del 24/09/2004 (Rv. 577342 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Riabilitazione cd. cambiaria ex art. 17 della legge n. 108 del 1996 - Decreto della Corte d'Appello di rigetto del reclamo, proposto dal debitore protestato, avverso il diniego di riabilitazione pronunciato dal Presidente del Tribunale - Impugnazione per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il decreto della Corte d'Appello che, pronunciandosi in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 17, comma terzo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, rigetti il reclamo proposto dal debitore protestato avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di diniego dell'istanza di riabilitazione, avanzata dallo stesso debitore, non è impugnabile per cassazione con il mezzo straordinario previsto dall'art. 111 Cost., in quanto, seppure preordinato all'attuazione di un interesse dalla norma stessa (il comma primo) definito come "diritto", non richiede altro che la verifica giudiziale delle condizioni cui la legge condiziona la cosiddetta riabilitazione, e - a differenza del provvedimento emesso in esito al reclamo proposto, ai sensi del comma quarto, da un diverso interessato avverso il decreto che la riabilitazione abbia disposto - non è destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti, sicché non ha, conseguentemente, alcuna attitudine al giudicato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 17, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)