Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12898 del 24/05/2018 (Rv. 648525 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Istanza di rimborso - Richiesta dell'Amministrazione di produrre documenti - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione – Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
In tema di istanza di rimborso, l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la stessa, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell'univocità .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)