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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12898 del 24/05/2018 (Rv. 648525 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Istanza di rimborso - Richiesta dell'Amministrazione di produrre documenti - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648525-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

In tema di istanza di rimborso, l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la stessa, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell'univocità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)