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Sez. 5, Sentenza n. 18929 del 16/09/2011 (Rv. 618738 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Istanza di rimborso - Richiesta dell'Amministrazione di produrre documenti - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618738-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso dell'IVA, l'atto con cui l'amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso ex art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a produrre documentazione non costituisce riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., e non interrompe, quindi, il decorso della prescrizione, per difetto del requisito dell'univocità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)