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Sez. 5, Sentenza n. 12067 del 01/07/2004 (Rv. 573997 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Istanza del contribuente di rimborso di imposta - Richiesta di documentazione da parte dell'amministrazione finanziaria - Riconoscimento del debito - Atto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573997-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

L'atto con cui l'amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso di determinate imposte, a produrre documentazione non costituisce, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., atto di riconoscimento del debito incompatibile con la volontà di disconoscere il credito fatto valere e non interrompe il decorso della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)