Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 07/07/1971 (Rv. 352891 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA- IN GENERE - NOZIONE DI TURBATIVA - ANIMUS TURBANDI - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSTITUZIONE DI UN CANCELLO.*
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA- IN GENERE - NOZIONE DI TURBATIVA - ANIMUS TURBANDI - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SOSTITUZIONE DI UN CANCELLO.*
Nell'ampio concetto di molestia possessoria rientra ogni fatto materiale o atto giuridico che, direttamente o indirettamente, costituisca o includa una pretesa contraria al possesso altruì tuttavia, se una qualunque modificazione allo stato dei luoghi, in quanto implichi un diverso modo di essere del possesso e del suo Esercizio puo integrare dal punto di vista materiale gli estremi della turbativa, e pur vero che, accanto agli elementi materiali dell'Azione deve pur sempre sussistere l'elemento spirituale o psicologico, cioe l'animus turbandi, che consiste nella volontarieta del fatto compiuto a detrimento dello altrui possesso, e con la consapevolezza del divieto, espresso o tacito, del possessore. L'animus turbandi non puo sempre presumersi, una volta che siano dimostrati gli estremi della turbativa, giacche se in alcuni casi, secondo le modalita del fatto, puo essere sufficiente dimostrare la sussistenza di tali elementi, ben possono verificarsi altre situazioni in cui, pur in presenza di elementi materiali, e agevole dimostrare la Mancanza dell'animus turbandi. Ne, d'altra parte, per l'esistenza della turbativa basta sempre il compimento di un atto che renda meno agevole il godimento della cosa, posto che dal concetto di molestia, che deve avere un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e di impedimento della legittima attivita altrui, vanno escluse tutte le manifestazioni che, pur importando, a cagione della implicazione di due attivita ugualmente lecite, la restrizione temporanea di ciascuna di esse, trovano il loro temperamento e l'opportuna soluzione nelle norme di civile convivenza ed in quelle di buon vicinato. (nella specie, discutendosi se la sostituzione di un preesistente cancello con un nuovo cancello privo di lucchetti o catenacci ad opera degli affittuari di un fondo, a chiusura di un cortile del quale costoro godevano insieme ai proprietari di esso, costituisse turbativa, il giudice di merito aveva ritenuto l'esistenza della molestia possessoria in base all'unica considerazione che la sistemazione del nuovo cancello modificava le modalita di Esercizio del passaggio fino ad allora esercitato dai proprietari del fondo. La suprema Corte ha affermato che, ai fini della decisione, il giudice avrebbe dovuto accertare se la sistemazione del nuovo cancello, non munito di chiusura, consentisse ugualmente ai proprietari del fondo di esercitare le loro facolta, e se, comunque, tale fatto integrasse gli estremi, oltreche oggettivi, soggettivi della turbativa, tenuto conto del riconosciuto interesse degli affittuari di impedire che gli animali di loro proprieta uscissero dal cortile).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)