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Sez. 2, Sentenza n. 229 del 24/01/1973 (Rv. 362068 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - DEDUCIBILITA DAL FATTO MATERIALE - LIMITI - COMPORTAMENTO ORIGINARIAMENTE LEGITTIMO - MINORE DIFFICOLTA PER UNA SERVITU DI PASSAGGIO - ELEMENTO INTENZIONALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362068-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - IN GENERE - DEDUCIBILITA DAL FATTO MATERIALE - LIMITI - COMPORTAMENTO ORIGINARIAMENTE LEGITTIMO - MINORE DIFFICOLTA PER UNA SERVITU DI PASSAGGIO - ELEMENTO INTENZIONALE - NECESSITA.*

L'animus turbandi, necessario ad integrare la molestia possessoria, puo normalmente desumersi dallo stesso fatto materiale che pregiudica l'altrui possesso. Cio non significa, pero, che esso si debba, in ogni caso, presumere, essendo possibile che, pur in presenza degli elementi obbiettivi della turbativa, vi faccia difetto l'elemento intenzionale, specialmente se i fatti integrativi della molestia risalgano ad un comportamento originariamente legittimo, quale puo essere quello del proprietario che intende rendere piu agevole e meno impegnativo il passaggio esercitato a titolo di servitu attraverso l'androne del suo edificio. (V 2141/71, mass n 352891; 990/69, mass n 339439).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)