Sez. 1, Sentenza n. 3582 del 14/02/2011 (Rv. 616629 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Credito del dottore commercialista per la rivalsa IVA e per il contributo versato alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza - Crediti di massa - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Il credito del dottore commercialista per la rivalsa IVA e quello relativo al contributo versato alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza non sono qualificabili come crediti di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111, primo comma, legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), ancorché la fatturazione e quindi la ripetibilità intervengano dopo la dichiarazione di fallimento, dal momento che tali crediti riguardano il soggetto fallito e non rappresentano, invece, spese di procedura o debiti contratti per l'amministrazione del fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)