Sez. L, Sentenza n. 9695 del 23/04/2009 (Rv. 607982 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - IN GENERE (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) | Sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento - Titolo esecutivo - Efficacia - Condizioni - Conseguenze - Ricorso del creditore alla procedura monitaria per il medesimo credito - Possibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - IN GENERE (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA)
Il creditore che abbia ottenuto sentenza di condanna del debitore ha esaurito il diritto di azione e non può, per difetto di interesse rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, richiedere ulteriormente un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto di cui alla sentenza. Ne consegue che, poiché la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto a seguito della declaratoria dell'illegittimità del licenziamento costituisce un titolo esecutivo per la realizzazione del credito ove il dovuto, pur non indicato nel suo ammontare complessivo, sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico (senza dover fare ricorso ad elementi estranei al giudizio e non predeterminati per legge), non è ammissibile, in tal caso, il successivo ricorso del creditore alla procedura monitoria per il medesimo credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)