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Sez. L, Sentenza n. 24649 del 21/11/2006 (Rv. 593192 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE | Condanna del datore di lavoro al pagamento di mensilità di retribuzione - Titolo esecutivo - Sussistenza - Omessa indicazione del preciso ammontare della somma dovuta - Irrilevanza - Condizioni - Acquisibilità da elementi esterni al titolo ancorché presenti nel processo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593192-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE

La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo. (Nella specie, la S.C., in controversia in cui il titolo esecutivo era rappresentato dal semplice dispositivo della sentenza, ha ritenuto che ciò impedisse in radice la più ampia possibilità ermeneutica estesa alla motivazione della sentenza)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)