Sez. L, Sentenza n. 7354 del 17/04/2004 (Rv. 572156 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Preesistenza di titolo giudiziale - Nuova domanda - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di emissione di decreto di liquidazione di compenso al c.t.u..
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
Il creditore che abbia già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del debitore in relazione ad una determinata obbligazione non può ottenere una nuova pronuncia di condanna per la stessa obbligazione, salvo casi eccezionali, come quando faccia valere la inidoneità del primo titolo (Nella specie, il decreto di liquidazione di compenso al c.t.u. ai sensi dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980) alla iscrizione di ipoteca giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818, Legge 05/08/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)