Sez. 5, Sentenza n. 27617 del 14/12/2005 (Rv. 586101 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni "prima casa" di cui al d.l. n. 12 del 1985 - Condizioni - Esistenza di piscine e campi da tennis - Caratteristiche "di lusso" - Sussistenza - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", l'esistenza di piscine e campi da tennis non è né insolita, né impossibile per dimore residenziali (anche se non è peculiare di tali dimore). Il d.m. 2 agosto 1969 - espressamente richiamato dal decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12 - prevede infatti che le case di abitazione possano essere dotate di simili accessori e precisa che solo a determinate condizioni essi possano attribuire all'immobile le caratteristiche "di lusso". In particolare, l'art. 4 prevede siano considerate di lusso "le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.", mentre l'art. 8 prevede che piscine e campi da tennis posti al servizio di un edificio o di un complesso di edifici possano concorrere a determinare la qualità "di lusso" di case e "singole unità immobiliari".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 02/08/1969 art. 4, Decr. Minist. Finanze 02/08/1969 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)