diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 05/12/2008 (Rv. 605943 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità del custode - Presunzione di colpa - Esclusiva - Responsabilità oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Pericolosità intrinseca della cosa da custodire - Irrilevanza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605943-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescrinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.(In relazione ad un infortunio occorso ad una bambina che, in una caserma dei vigili del fuoco, era precitata attraverso il foro del pavimento in corrispondenza delle pertiche utilizzate dai vigili per la discesa alla rimessa degli automezzi, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto affermando che, qualora, come nella specie, la cosa, per sua natura destinata ad essere utilizzata da personale edotto delle caratteristiche della cosa stessa, cagioni un danno a persona estranea, che non conosca o non sia in grado di conoscere quelle caratteristiche, il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare che il danneggiato si sia introdotto nei luoghi abusivamente e, comunque, in maniera assolutamente imprevista ed imprevedibile, in modo che l'intrusione si manifesti come circostanza del tutto eccezionale ed autonomamente produttrice del danno, salva l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., sì da ridurre la cosa a mera occasione dell'evento e che, tuttavia, tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)